Rilascio del certificato

Il certificato di malattia, ai sensi della normativa vigente, viene rilasciato esclusivamente previa visita medica al paziente e non può esser richiesto per telefono o per conto terzi. La richiesta stessa di ottenere il certificato per altro mezzo (delega, mail, telefono,…) costituisce induzione a reato, in quanto quel certificato sarebbe un falso in atto pubblico.

Per ottenere il certificato di malattia il paziente dovrà dunque essere tassativamente visitato di persona dal Medico.

In tale occasione il certificato verrà consegnato in copia cartacea o mandato tramite mail all’indirizzo del paziente; si consiglia sempre di controllare i dati riportati sul documento, con particolare attenzione a dati anagrafici e variazioni di indirizzo. Il numero di protocollo, da comunicare eventualmente al datore di lavoro, è indicato in alto a destra nel documento come numero PUC.

Ricoveri, accessi in Pronto Soccorso a altro

Non è compito del Medico di Medicina Generale trascrivere e rilasciare certificati di malattia su indicazione di altri Colleghi.

Sono abilitati a rilasciare tale documento:

  • i medici di Continuità Assistenziale (Guardia medica)
  • i medici di Pronto Soccorso
  • i medici specialisti

in particolare si ricorda che a seguito di passaggio in Pronto Soccorso oppure di ricovero il certificato di malattia non è rilasciato dal Medico Curante, ma va espressamente richiesto al Medico che firma le dimissioni. Se il collega non può eseguire l’invio telematico all’INPS è sufficiente il rilascio di un documento che contenga i requisiti sostanziali richiesti: intestazione, nominativo e domicilio del lavoratore, diagnosi e prognosi, data, timbro e firma del medico. Tale certificazione è da inviare sia all’INPS sia al datore di lavoro entro 2 giorni dal rilascio. 

Festività

Compilando il certificato di malattia le giornate di prognosi devono necessariamente comprendere il giorno della visita, pertanto in caso di malattia in un giorno festivo il certificato dovrà necessariamente esser richiesto alla Guardia Medica.

Reperibilità

Le fasce di reperibilità ai controlli in caso di malattia – che possono essere richiesti dal datore di lavoro ma anche inviati a selezione casuale dall’INPS – cambiano tra settore privato e pubblico.
I lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19.
I lavoratori pubblici nelle fasce 9-13 e 15-18.

Se il lavoratore non viene trovato in casa in occasione del controllo fiscale senza valida giustificazione:

  • perderà il diritto al 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia;
  • lo stipendio sarà ridotto al 50% per i giorni seguenti.

Portale INPS

A questo link è possibile consultare i propri attestati e certificati di malattia telematici. Il servizio è disponibile anche telefonicamente chiamando il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile.

Riferimenti normativi e link utili

  • FAQ Portale INPS
  • Dossier INPS
  • Art. 45, comma 2, lettera h ed Art. 52, comma 2 e 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, reso esecutivo tramite intesa Conferenza Stato Regioni del 23 marzo 2005
  • Circolare INPS n. 99/96 del 13 maggio 1996
  • Circolare INPS n. 136 del 25/07/2003